Iva Sky – La disinformazione, o la confusione, al potere
«La sinistra aveva dato un privilegio alle televisioni con gli abbonamenti, la sinistra aveva buoni rapporti con Sky. Noi abbiamo tolto un privilegio e portato il livello dell’Iva uguale per tutti e in questo modo abbiamo penalizzato anche Mediaset che sta facendo partire una tv con gli abbonamenti. Questo dimostra che la sinistra si è inventata il conflitto di interessi, oltretutto Mediaset non è concorrente di Sky che va sul satellite e ha altre regole». E’ quanto dichiarato ieri dal Presidente del Consiglio Berlusconi nel corso di un suo intervento ad un convegno della Dc per le autonomie.
Dopo aver letto questa dichiarazione, è proprio il caso di dire: siamo alla confusione più totale. L’art. 31 del decreto legge n.185, che dispone l’Iva dei servizi televisivi, è a firma del Governo attuale; l’intervento legislativo modifica il decreto del 1° agosto 2003, n.273, sempre a firma del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi; l’attuale decreto interviene, inoltre, sulla legge n. 266 del 23 dicembre 2005, sempre a firma del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, fermo restando il decreto del 1972 e la direttiva 2008/8/CE.
Quanto detto dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dunque, in relazione al presunto privilegio di Sky dovuto ai buoni rapporti con la sinistra, è una dichiarazione che si può leggere in due modi: o è dettata da una confusione momentanea del presidente Berlusconi o è dettata da pura e semplice disinformazione, o da volontaria stortura informativa.
DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n.185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Art. 31. IVA servizi televisivi 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso. 2. L’articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. 3. L’addizionale di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».