Berlusconi – la Costituzione
L’utilizzo del Decreto Legge da parte del Governo Berlusconi, nel mese di febbraio ha suscitato delle discordanze istituzionali che meritano una particolare attenzione.
L’art. 77 della Costituzione italiana che regola l’utilizzo dei provvedimenti provvisori con forza di legge è il seguente:
«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».
Non necessita essere dei costituzionalisti se leggendo le parole scritte nell’articolo 77 viene immediatamente in evidenza il primo comma che afferma l’impossibilità del Governo di emanare decreti senza delegazione delle Camere. Inoltre e non meno importante che, i casi consentiti devono essere “straordinari di necessità e d’urgenza”.
Come viene sottolineato dal Presidente Berlusconi, nella conferenza stampa di presentazione del Decreto Legge del 20 febbraio 2009 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”; è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, a seguito del clamore che si è suscitato dei recenti episodi, tutti i Ministri sottolineano che non è un provvedimento conseguente all’onda emotiva (?), tuttavia, continua il Presidente Berlusconi, nel 2008 si è avuto un calo intorno al 10% degli episodi di violenza anche nella città di Roma, rispetto al 2006 ed al 2007.
La normativa d’urgenza è attuata a seguito dei clamori dell’opinione pubblica?
I casi di violenza sono diminuiti del 10%, quale lo stato di straordinaria necessità?
Nella conferenza il Presidente Berlusconi continua evidenziando i tempi di approvazione del Parlamento.
I tempi legislativi del Parlamento devono essere attualizzati?
Ricordare che l’attuale XVI legislatura è caratterizzata da un’imparagonabile maggioranza a sostegno del governo nella storia della Repubblica Italiana diventa scontato.
In relazione all’articolo 77 è importante leggere l’articolo che lo precede ed il successivo.
Art. 76. «L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
Art. 78. «Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».
Se la logica del legislatore aveva una consequenzialità si percepisce l’equilibrio tra la paura di dotare l’esecutivo di un potere enorme e l’eventuale necessità in casi estremi come lo stato di guerra di uno strumento immediato, si respira in quelle parole l’insegnamento dell’esperienza della dittatura vissuta da chi ha ideato quegli articoli.
Ritornando agli ultimi eventi, il 6 febbraio è stata scritta la Lettera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, in relazione al caso Englaro. «Signor Presidente, (….)
Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge – piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica – appare soluzione inappropriata. Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione parlamentare non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso. Ma il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento giuridico vigente. (….)
Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall’art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello Stato ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di principio di miei predecessori (si indicano nel poscritto i più significativi esempi in tal senso). (….)».
E non dimentichiamo il comunicato del Quirinale di appena quattro giorni prima:
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«Siamo dinanzi a episodi raccapriccianti che vanno ormai considerati non come fatti isolati ma come sintomi allarmanti di tendenze diffuse che sono purtroppo venute crescendo. Rivolgo perciò un forte appello a quanti hanno responsabilità istituzionali, culturali, educative perché si impegnino fino in fondo per fermare qualsiasi manifestazione e rischio di xenofobia, di razzismo, di violenza».
In merito al Decreto Legge del 20 febbraio sempre il Quirinale puntualizza:
«Precisazione sulla leale collaborazione istituzionale tra Governo e Presidenza della Repubblica in materia di decreti legge
E’ opportuno puntualizzare il carattere della consultazione informale intervenuta, secondo una prassi consolidata, tra il Governo e la Presidenza della Repubblica in ordine allo schema di decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, poi approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione odierna.
Quando si ipotizzi, da parte del Governo, il ricorso a un decreto-legge, la Presidenza della Repubblica concorre – in uno spirito di leale collaborazione istituzionale – a verificarne i profili di costituzionalità, oltre che la coerenza e correttezza legislativa nel rapporto con l’attività parlamentare.
Resta naturalmente l’autonoma ed esclusiva responsabilità del Governo per le scelte di indirizzo e di contenuto del provvedimento d’urgenza da sottoporre per l’emanazione al Presidente della Repubblica».
Ma oltre alla procedura che ha una valenza profonda per la vita democratica, per il ruolo del Parlamento, ed i rispettivi rapporti tra Governo e Presidenza della Repubblica, vogliamo porre l’attenzione su due dei dodici articoli che dovrebbero avere quindi lo stato straordinario di necessità e d’urgenza e sono l’articolo 5 che riguarda l’immigrazione clandestina, ossia la possibilità di tenere 6 mesi nei centri le persone per l’identificazione e l’articolo 6 che riguarda il controllo del territorio ossia l’istituzione delle “ronde” private.
Su facebook: “quinews quinews” la versione di 8.39 minuti del video.